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Attività professionale nella ricostruzione post-sisma

In riferimento alle attività di ricostruzione post-sisma, continuano a pervenire a questo Ordine richieste di chiarimenti in merito alla possibilità che i geologi liberi professionisti possano eseguire anche prove geotecniche in situ ed indagini geofisiche.

Premesso che la posizione di questo Ordine, in riferimento al tema, è in generale che le attrezzature che consentono le suddette verifiche in situ possano far parte della normale dotazione strumentale di supporto alla attività libero-professionale del geologo, si rende necessario richiamare l'attenzione sugli aspetti economici e fiscali della questione.

Se tali attività, nell'ambito della ricostruzione post-sisma, saranno fatturate come onorario professionale, le stesse saranno compensate all'interno delle percentuali per prestazioni specialistiche previste dalla Ordinanza n. 12/2017, così come modificata dalla Ordinanza n. 29/2017. Pertanto dovranno anche essere assoggettate alla contribuzione EPAP.

Diversamente, allo stato attuale, poiché il prezzario di cui all'Ordinanza n. 7/2016 considera tali attività come servizi imprenditoriali, le stesse rientreranno nelle percentuali per spese tecniche di cui alla Ordinanza n. 12/2017 e potranno essere fatturate come tali solo nel caso in cui il professionista incaricato della prestazione professionale sia anche titolare di una società commerciale regolarmente iscritta alla camera di commercio per questi tipo di servizi.

In tal caso le due attività, nel rispetto dell'art. 23 "cointeresse" del nostro Codice deontologico, dovranno essere mantenute ben distinte alla Committenza: quella professionale soggetta alle vigenti norme deontologiche e quella imprenditoriale rispettosa delle proprie normative.

Qualora ricorra la fattispecie anzidetta, si precisa che il geologo libero professionista dovrà essere iscritto nell'elenco speciale di cui al D.L. 189/2016, mentre la società dovrà far parte della "white list" di cui al DPCM 18/2013.