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Tariffe professionali - Sempre peggio!

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio scorso, del Decreto del Ministero di Giustizia 17.06.2016, di concerto con il Ministero Infrastrutture e Trasporti, in materia di parametri economici di riferimento per le gare di progettazione, rappresenta solo l'ultimo, offensivo, colpo di grazia per il mondo delle professioni tecniche.

La 'gemma' è contenuta nell'art. 1, laddove dove si stabilisce che i corrispettivi regolati dal testo "possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento".

Tradotto: il ricorso al "Decreto parametri bis" (DM 143/13) resta facoltativo per le stazioni appaltanti, così come già previsto dal Codice Appalti (D. Lgs. 50/2016) ed anzi, qualora la stazione lo prenda quale riferimento, dovrà adeguatamente motivare tale decisione! Manco fosse una colpa farlo. Questo nonostante alcuni precedenti orientamenti dell'ANAC facessero supporre un'introduzione di un obbligo in tal senso.

E comunque, oltre che offensivo, a parere del sottoscritto per la dignità dei professionisti, tale decreto sarà pure inutile. Infatti, benché emanato (17.06.2016) ben oltre la data (19.04.2016) di entrata in vigore del Codice Appalti, le sue tabelle considerano ancora la vecchia definizione dei tre livelli di progettazione previsti dall'abrogato D. Lgs. 163/06, che prevedeva il preliminare in luogo dell'attuale progetto di fattibilità. E non si tratta solo di una questione formale di esatta definizione, bensì di una questione sostanziale, poiché il "progetto di fattibilità tecnica ed economica" del nuovo Codice Appalti è ben più complesso ed articolato del "progetto preliminare" del vecchio; dunque deve essere remunerato di più!

Se è dunque un decreto che nasce già vecchio (e probabilmente dovrà essere entro pochi giorni già abrogato!), dal momento che avrebbe dovuto seguire e non anticipare quello del Ministero II.TT. che approverà i tre livelli progettazione, al fine di adeguare i corrispettivi alla nuova articolazione, si tratta di un palese, seppur grave, errore di coordinamento. Oppure dietro c'è ben altro, ovvero una precisa volontà di assumere comunque ed in ogni caso una posizione così anti-professionisti? Se fosse vera la prima ipotesi (a questo punto paradossalmente preferibile) l'errore deriva dalle previsioni del Codice Appalti: l'art. 23 - comma 3, prevede che un DM IITT, su proposta del CSLLPP, definisca i contenuti della nuova articolazione dei tre livelli di progettazione, pur non dando una scadenza, facendo ipotizzare che, nelle more, restino in vigore i tre livelli previsti dal DPR 207/1. L'articolo 24 - comma 8, prevede che venga emanato un DM Giustizia, sentito il Min IITT, entro 60 gg dalla entrata in vigore del codice, ovvero entro il 18.06.2016; insomma, aver emanato il DM Giustizia 17.06.2016 sembrerebbe più una necessità (che deriva però da una previsione programmatica errata) di rispettare un termine temporale perentorio che una "furbata", come dimostra l'art. 1 che, al comma 4, che prevede che le tabelle in esso contenute debbano essere aggiornate entro 90 gg dall'emanazione del sopracitato DM IITT sui livelli di progettazione; ciò conferma però l'idea di un Decreto inutile e temporaneo, che deriva dall'aver commesso errori per correggerne altri! Per di più perpetuando e reiterando lo sbaglio, e questa appare la cosa inaccettabile, già contenuto al comma 8 dell'art. 24 del Codice Appalti, di confermare la non obbligatorietà dei parametri per la determinazione dei corrispettivi a base d'asta.

Insomma la solita matassa inestricabile ed approssimativa all'italiana, che getta ancora più nella confusione un settore già in profonda crisi, e contravvenendo ad uno dei principi ispiratori del Codice Contratti, ovvero quello di porre al centro della realizzazione di un'opera pubblica la qualità della progettazione.

Visto l'attuale stato di confusione il CNI, giocando di anticipo, scelta che condivido, ha reso disponibile sul proprio sito il nuovo software "corrispettivi", forzando l'attuale asset normativo, con l'intento di ridare centralità al DM 143/13 e ribadire l'obbligatorietà di un suo utilizzo per la determinazione dei compensi da porre a base di gara per i servizi di ingegneria.

Il Presidente

Roberto Troncarelli